Nel corso del procedimento penale è frequente che la parte pubblica (pubblico ministero e polizia giudiziaria) ovvero le parti private (difensore dell'indagato o dell'imputato, della persona offesa, ecc.) debbano avvalersi di strumentazione tecnico-scientifica e dell'ausilio di esperti di determinati settore, per acquisire dati di cognizione necessari per l'esercizio delle funzioni loro assegnate dal codice di rito. Analoga esigenza può avvertire il giudice laddove, tanto nella fase preliminare quanto in quella del giudizio, abbia bisogno di acquisire conoscenze che presuppongono specifiche competenze di natura tecnico-scientifica (o artistica). In generale, va rilevato che l'apporto gnoseologico fornito dagli strumenti e/o dagli ausiliari tecnico-scientifici ai 'protagonisti' del procedimento penale costituisce talora motivo di accese discussioni: e ciò avviene essenzialmente per due ordini di motivi. Da un lato, vi è un netto contrasto tra la 'logica' che governa gli studi scientifici e le regole che disciplinano il procedimento penale, essendo la prima ispirata da quella che Popper definiva la precarietà delle teorie scientifiche, e qualificata dalla rapidissima evoluzione che, nel tempo, ogni branca scientifica ed ogni metodologica tecnologica subiscono; ed essendo, invece, le regole del rito penale caratterizzate da una tendenziale immutabilità, ricollegandosi ad un fine primario, quello della ricostruzione di una vicenda umana e della verifica della esistenza di eventuali responsabilità, che presuppongono il conseguimento di emergenze dotate di sufficiente certezza. Da altro lato, vi è una indubbia difficoltà dell'interprete a ricondurre ad unum una disciplina codicistica che, in relazione alle verifiche tecnico-scientifiche, risulta estremamente frammentata, divisa com'è dai riferimenti ai diversi soggetti processuali, e dalla differente operatività dei singoli istituti in relazione alle distinte fasi del procedimento. In tale contesto normativo non sono di poco momento le incertezze che - come vedremo - contribuisce a creare il lessico utilizzato dal legislatore, dato che, talvolta, le scelte terminologiche riguardanti singole attività non rispondono a criteri razionali e sistematicamente coerenti. Il giudice finisce, così, per avere un ruolo creativo, ispirato a quello che Ost ha definito il modello di 'giudice Hermes', "chiamato a costruire più che a rinvenire le regole di diritto applicabili"[1]. Lo scopo di questo scritto è quello di fornire un contributo allo studio dei problemi giuridici e delle collegate questioni pratiche poste dall'applicazione delle norme processuali che, a vario titolo, e nell'ottica dei distinti soggetti cui si riferiscono, prevedono il possibile impiego delle conoscenze e della strumentazione tecnico-scientifica nella formazione, latu senso intesa, della prova penale. ....(Continua)
Testo integrale della Pubblicazione
tratto da :" Gli Accertamenti Tecnici Irripetibili Disposti dal P.M." di Massimo Dontillo anno 2006 Pagina 1
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